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D. 20/09/2002

h) il pescaturismo, disciplinato dall'Ente gestore, riservato ai pescatori o alle cooperative residenti nel comune di Alghero, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dal Decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali n. 293 del 13 aprile 1999

i) la pesca sportiva solo con lenza e canna ai residenti nel comune di Alghero; è altresì autorizzata, con gli stessi attrezzi, ai non residenti, nei limiti numerici e con le modalità definite dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva.

8. La zona C, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografia allegata al presente Decreto, come delimitato al precedente art. 2.

9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati

a) la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 e dal comma 10, lettere b) e c)

b) l'ancoraggio e l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 e dal comma 10, lettera d)

c) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 7

d) la pesca sportiva fatto salvo quanto previsto dal comma 7 e dal comma 10, lettera e)

e) la pesca subacquea.

10. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7, sono consentiti

a) le immersioni subacquee

b) la navigazione a motore a natanti ed imbarcazioni, così come definiti ai sensi della Legge 16 giugno 1994, n. 378, disciplinata dall'Ente gestore e comunque a velocità non superiore a 10 nodi

c) la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni nel corridoio di cui al comma 11

d) l'ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali particolarmente sensibili; libero con "mazzera" di pietra locale

e) la pesca sportiva solo con lenza e canna ai residenti nel comune di Alghero; è altresì autorizzata, con gli stessi attrezzi, ai non residenti, con le modalità definite dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva.

11. In zona C è consentito l'accesso ai natanti e alle imbarcazioni, senza limiti di velocità e solo per raggiungere e/o uscire dalle marine di Porto Latitudine Longitudine

1) 40°35'.69N 008°11'.55E

2) 40°35'.33N 008°11'.10E

3) 40°33'.54N 008°11'.10E

4) 40°35'.66N 008°11'.82E

5) 40°35'.26N 008°11'.30E

6) 40°33'.57N 008°11'.30E Conte e Tramariglio, nel corridoio delimitato dai seguenti punti:

12. Le attività sopra elencate ai commi 4, 7, 10 e 11 sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall'Ente gestore fino all'entrata in vigore del Regolamento dell'area marina protetta di cui all'art. 8 del presente Decreto.

1. La gestione dell'area marina protetta "Capo Caccia - Isola Piana" è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste anche consorziati tra loro, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, come integrato dall'art. 17, comma 4 della Legge 23 marzo 2001, n. 93.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area marina protetta "Capo Caccia - Isola Piana" si fa fronte, per la progettazione e l'installazione dei segnalamenti, oltre a quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua ripartizione, con Euro 206.582,76 a gravare sul Capitolo n. 2756 dell'unità previsionale di base 5.1.2.1. "Difesa del mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonchè con la somma iniziale di Euro 77.468,53 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul Capitolo n. 2757 della predetta unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entrambe per l'esercizio finanziario 2002.

2. Per i successivi esercizi finanziari si provvederà ad assegnare, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio, sul Capitolo n. 2756 dell'unità previsionale di base 5.1.2.1. "Difesa del mare", la somma non inferiore a Euro 258.288,45 per le attività finalizzate alla gestione dell'area marina protetta.

Art. 7.

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 17, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonchè dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

2. L'Ente gestore potrà avvalersi del personale del Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna per le attività all'interno dell'area marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine determinato dalla stessa regione.

Art. 8.

1. Il Regolamento dell'area marina protetta di "Capo Caccia - Isola Piana", formulato entro centottanta giorni dall'ente delegato alla gestione anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure e delle eventuali discipline provvisorie di cui all'art. 4, commi 4, 7, 10 e l 1, sarà approvato, sentita la regione autonoma della Sardegna, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Nel suddetto Regolamento potrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'Ente gestore e alla Commissione di riserva. In tale organismo dovrà essere assicurata una qualificata rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della regione autonoma della Sardegna.

Art. 9.

1. Le disposizioni del presente Decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socioeconomico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 20 settembre 2002 Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 202

 

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